Per i lavoratori che non lo hanno, stop allo stipendio ma non sospensione
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge 21 settembre n. 127 entra in vigore il provvedimento contenente “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid 19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Le misure partiranno dal 15 ottobre.
AVORO PUBBLICO: Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, quello delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, per entrare nei luoghi di lavoro dovrà possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde. Il pass è obbligatorio anche per tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato nella pubblica amministrazione anche sulla base di contratti esterni nonché per tutti i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, dovranno adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni previste. Sono esentati dall’obbligo tutti coloro che non possono vaccinarsi per motivi di salute. La verifica del rispetto delle norme spetta ai datori di lavoro che dovranno definire, entro il 15 ottobre, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. Queste ultime potranno essere definite con delle linee guida adottate dal presidente del Consiglio su proposta dei ministri della pubblica amministrazione della salute. Chi non avrà il green pass è considerato assente ingiustificato dal lavoro: non scatterà la sospensione ma ci sarà il blocco dello stipendio, senza però conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto del lavoro. Per chi viene trovato al lavoro senza il certificato è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro. Per i datori di lavoro che non controllano o che non predispongono le misure organizzative, la sanzione va da 400 a mille euro.
MAGISTRATI: Il pass sarà obbligatorio per accedere a tribunali e uffici giudiziari anche per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e onorari, i componenti delle commissioni tributarie. Anche in questo caso il controllo spetta al datore di lavoro: chi è senza pass risulta assente ingiustificato e si vedrà sospeso lo stipendio. Per chi viene trovato senza la certificazione scatta l’illecito disciplinare, sanzionato, per i magistrati ordinari, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del decreto 23 febbraio 2006 n.109, ossia con l’irrogazione di una sanzione non inferiore alla censura, e per tutti gli altri secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Dall’obbligo sono esclusi avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo. L’esclusione, dice la relazione illustrativa al decreto “deriva dall’esigenza di chiarire che l’intervento intende regolare solo il rapporto tra l’amministrazione e i suoi dipendenti”.
LAVORO PRIVATO: L’obbligo del green pass è esteso a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni. Come nel pubblico, le verifiche spettano ai datori di lavoro – che dovranno definire le modalità organizzative entro il 15 ottobre – e per chi non è in possesso del certificato ci sarà l’assenza ingiustificata e di conseguenza il blocco dello stipendio, ma non la sospensione. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore e sostituirlo, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per una sola volta, dunque per un massimo di 20 giorni. Anche nel privato, chi è senza il pass sul posto di lavoro rischia una sanzione da 600 a 1.500 euro mentre per i datori di lavoro la sanzione può andare da 400 a mille euro.
TAMPONI A PREZZO CALMIERATO: Fino al 31 dicembre, chi non può vaccinarsi potrà fare il tampone gratis – e per questo il decreto stanzia 105 milioni – mentre per tutti gli altri il costo sarà di 15 euro, che scende a 8 per i minori di 18 anni. Le farmacie aderenti al protocollo sono tenute ad applicare i prezzi calmierati e per chi non si adegua sono previste sanzioni da mille a 10mila euro e la chiusura dell’attività per massimo 5 giorni. Il prezzo calmierato è assicurato anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni.
AI GUARITI PASS DOPO PRIMA DOSE VACCINO: il decreto stabilisce che chi guarisce dal Covid e fa una dose di vaccino avrà il green pass subito dopo la somministrazione e non dovrà attendere 15 giorni come era previsto fino ad oggi. Viene anche disposto il rilascio del certificato verde anche a coloro che, positivi al virus passati 14 giorni dalla prima dose o a seguito del completamento del ciclo vaccinale, siano successivamente guariti.
NUMERO UNICO 1500: Per avere informazioni sul green pass ci sarà un unico numero, il 1500. Il decreto abolisce la dicotomia tra il numero 800 91 24 91, per l’assistenza tecnica per l’acquisizione dei certificati verdi, e il 1500, relativo alle informazioni su aspetti sanitari e il rilascio dell’authcode.
CINEMA, TEATRI, STADI: entro il 30 settembre il Comitato tecnico scientifico dovrà esprimere un parere sulle misure di distanziamento e protezione in tutti quei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.