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Danni da Bostrico, un nuovo provvedimento regionale per gli indennizzi

Nuovi fondi e nuove condizioni per l’assegnazione delle risorse regionali

L’assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche del Friuli-Venezia Giulia, Stefano Zannier, questa mattina ha portato all’attenzione della Giunta una delibera che definisce criteri e modalità per la concessione degli indennizzi da parte del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura, per contrastare la diffusione del bostrico ai sensi dell’articolo 1 bis 1 della Legge regionale 22/2002. La delibera è stata approvata dall’Esecutivo.
“Lo stato di sofferenza dei boschi di abete rosso della nostra regione, causato dalla proliferazione del bostrico – ha spiegato Zannier –, così come ci viene costantemente segnalato da parte dei proprietari boschivi, amministratori pubblici, imprese boschive e di singoli cittadini, ha richiesto l’urgente attivazione di misure di contrasto, e supporto, miranti a compensare la perdita di valore economico delle piante colpite. Per questo abbiamo disposto una riedizione nell’erogazione degli indennizzi”.

“Tra gli obiettivi dell’importante provvedimento c’è il contenimento della diffusione dell’agente patogeno, il ripristino della funzionalità degli ecosistemi forestali, la riduzione del rischio di innesco e della propagazione degli incendi boschivi per il permanere nelle foreste di materiale secco e, infine, quello di favorire il recupero e l’immissione sul mercato del legname attaccato dal bostrico” , è entrato nel dettaglio, a margine, Zannier, precisando che si tratta di una riedizione della linea contributiva già utilizzata, con nuovi fondi e nuove condizioni per la loro assegnazione.

I beneficiari

I beneficiari degli indennizzi sono i proprietari forestali pubblici e privati, o i loro delegati, quindi anche comproprietari, affittuari, locatari, concessionari, comodatari e le imprese forestali. Gli indennizzi sono concessi in conto capitale in misura forfettaria, in base ai metri cubi netti utilizzati di piante di abete rosso secche o deperite, a seconda del metodo di esbosco utilizzato (da 10 a 30 euro a metro cubo), in modo da ridurre i costi di utilizzazione e garantire così un margine di valore residuo al legname attaccato, incentivandone l’utilizzazione.

“Per poter dare in tempi rapidi una risposta a quest’emergenza – ha rimarcato, a margine, Zannier -, a seguito della modifica della Legge regionale 13 dell’agosto 2002, numero 22 ‘Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura’, con l’introduzione di un articolo dedicato all’emergenza bostrico, in attuazione del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, con questa delibera si definiscono i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi da parte del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura per contrastare la diffusione del bostrico”.

I requisiti per gli indennizzi

Sono ammissibili a indennizzo gli interventi di utilizzazione che rispettano alcuni requisiti minimi: sono realizzati in lotti in cui il bostrico ha già attaccato, o sta attaccando, almeno il 60% delle piante da destinare all’utilizzazione: le piante devono essere abeti rossi secchi o deperiti, ovvero con chioma ancora verde ma sottoposti all’attacco dell’agente patogeno in corso – riscontrabile da ‘sintomi’ caratteristici come caduta anomala d’aghi, presenza di fori sul fusto, accumulo di rosura alla base – e verificabile con specchiature della corteccia a titolo di sondaggio. La quota rimanente può essere costituita da piante anche in buone condizioni il cui prelievo è funzionale alle operazioni di utilizzazione o con chiome a stretto contatto con quelle attaccate dal bostrico.

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